Decreto Ministero Economia e Finanze del 21.02.2013 n. 38, G.U. 16.04.2013
Secondo il regolamento la distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio è pari o superiore a:
- metri 300 nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti.
- metri 250 nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti.
- metri 200 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Se la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire ( ed ognuna delle quali si trovano ad una distanza inferiore a 600 metri rispetto alla sede proposta per l’istituzione della nuova rivendita), non è pari a:
- euro 18.885,00 per i comuni fino a 30.000 abitanti;
- euro 30.260,00 per i comuni da 30.001 fino a 100.000 abitanti;
- euro 37.670,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
non è consentita l’istituzione di tale rivendita.
(Altalex, 17 Aprile 2013)